Il decreto fiscale e la legge di bilancio 2022 hanno introdotto importanti cambiamenti nel campo di applicazione del Patent box, che inizialmente è entrato a far parte del nostro sistema giuridico nel 2015
Il nuovo Patent Box resta applicabile da tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa e dagli enti di ogni tipo. Ha una durata di cinque anni, è irrevocabile e rinnovabile. L’agevolazione, che inizialmente consisteva in una parziale deduzione fiscale dei redditi derivanti dall’utilizzo di alcuni beni immateriali, è stata ora trasformata in una sorta di “super deduzione” del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a brevetti industriali, software protetto da copyright e disegni.
In ogni caso, la funzione del Patent Box rimane innegabile e continua a rappresentare una delle principali leve per finanziare la ricerca e attrarre investimenti in Italia. Di seguito vengono descritte le principali novità introdotte dalla normativa e le criticità che possono emergere nel passaggio dal vecchio al nuovo regime.
In particolare, i beni immateriali ammissibili coperti dal nuovo Patent Box 2022 sono: i brevetti industriali, il software protetto da copyright, i disegni e i modelli di attività commerciale.
Si nota quindi l’esclusione dall’ambito dei beni ammissibili dei marchi, che prima erano inclusi nel decreto fiscale.
Lo stesso vale per il know-how, cioè il “sapere” relativo a un determinato procedimento chimico, industriale o scientifico. Anche il diritto d’autore è parzialmente escluso, poiché la nuova agevolazione può essere sfruttata solo se riguarda direttamente il software.
Rimane invariata la possibilità di svolgere le attività di ricerca e sviluppo oggetto dell’agevolazione, internamente o anche attraverso contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, oppure con università o enti di ricerca e simili.
Contemporaneamente al Patent Box, è ora possibile usufruire del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, in quanto la legge di bilancio 2022 ha eliminato il divieto di cumulo tra queste due misure. Un altro aspetto interessante da notare è che le aziende possono usufruire del beneficio in relazione ai beni immateriali utilizzati direttamente o indirettamente nelle loro attività commerciali.
Ottupla ricattura: detrazione fiscale a otto anni precedenti
Una delle novità più interessanti del nuovo regime del Patent Box introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 è il meccanismo della cosiddetta ottupla ricattura, che permette di estendere la detrazione fiscale ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti negli otto anni fiscali precedenti a quello in cui è stato ottenuto il titolo di proprietà industriale. Ciò significa che se un’impresa ha ottenuto un brevetto industriale nel 2021, sarà possibile applicare la super detrazione del 110% alle spese di ricerca e sviluppo sostenute per la realizzazione di questo brevetto dal 2013.
La relazione tecnica alla “Legge di Bilancio 2022” ha chiarito che questo meccanismo di recupero è invece precluso per le spese di ricerca e sviluppo sostenute per i brevetti ottenuti nei periodi d’imposta precedenti al 2021. La normativa non ha invece chiarito come può essere gestita la ricattura nel caso del software. Per questo bene, infatti, in presenza dei requisiti di creatività e originalità, la tutela giuridica non dipende da un titolo di proprietà privata, in quanto la tutela del diritto d’autore sorge al momento e per il fatto stesso della creazione del codice oggetto del programma per elaboratore da parte dell’autore e non dipende da alcuna formalità.
Il nuovo Patent Box prevede che, se in uno o più periodi d’imposta vengono sostenute spese di ricerca e sviluppo in relazione a brevetti, software protetto da copyright, disegni e modelli, sarà possibile usufruire della deduzione delle spese a partire dal periodo d’imposta in cui vengono riconosciute.
La maggiorazione del 110% potrà quindi essere applicata alle spese sostenute entro l’ottavo periodo d’imposta dal quale l’attività immateriale ottiene il titolo di brevetto industriale.
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